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ABBRUCIAMENTO MATERIALI VEGETALI

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti si forniscono alcune precisazioni in merito all'accensione di fuochi sul territorio comunale.

Nello specifico nel periodo intercorrente tra il 15 settembre e il successivo 15 aprile  sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate in D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.
Nello specifico la citata norma all'art. 1 comma 1.4 dispone:  "estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità."

Nei periodi in cui è ammesso l'abbruciamento vi sono indicazioni diverse in funzione del luogo e del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di  fuochi):
- Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti: è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
- è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE" e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE.




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