Come Fare:
Devono essere dotati di numero civico tutti gli accessi esterni anche se secondari, inclusi i passi carrai, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ed altre unità, comprese grotte, baracche e simili purché adibite ad abitazione.
Sono inoltre soggette a numerazione civica le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici, gli ingressi a fienili, stalle, legnaie e simili, nonché le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione.
Per area di circolazione si intende ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità.
In presenza di più di un'unità immobiliare, con unico accesso sull'area di circolazione, dovranno essere comunicati i numeri interni in misura pari alle unità immobiliari in essa comprese.
La richiesta di attribuzione numero civico deve essere presentata direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Boves ovvero via fax, posta ordinaria o per via telematica, a costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità (art. 43, D.P.R. 223/89), ovvero in ogni altro caso in cui sia necessaria l'attribuzione di un nuovo numero civico.
Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:200 con l'individuazione dei fabbricati e degli accessi da numerare.
Informazioni specifiche:
Tariffe e costi
Salvo i casi di riordino della numerazione civica disposti dal Comune, la spesa per l'acquisto e l'apposizione delle targhe riportanti l'indicazione del numero civico, come anche dell'eventuale numerazione interna, è a totale carico del proprietario del fabbricato (art. 10, Legge 1228/54).
Dove Rivolgersi:
SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, AIRE, STATISTICA, TOPONOMASTICA, CONCESSIONI CIMITERIALI (vedi dettaglio e orario di apertura)
Tempistica:
Il procedimento di attribuzione del numero civico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero entro 90 giorni nel caso in cui sia necessario il preventivo riordino della numerazione dell'area di circolazione interessata.
Riferimenti Normativi:
Articolo 10, Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente Articoli 42 e seguenti, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
Metodi e norme ISTAT, serie B, n. 29, edizione 1992, pagg. 90 e seguenti, IV. Numerazione civica e numerazione interna
Circolare ISTAT prot. 912/2014/P in data 15/01/2014 “Dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni”
Documenti allegati:
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